Elenco reati depenalizzati: ecco quali sono i reati che sono stati cancellati

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Nel corso della storia giuridica, molti sono stati i reati per cui molte persone sono state messe in carcere.

Sia per lieve o per grave entità, il tribunale ha sempre punito chi ha violato la legge e commesso gravi inflazioni a danno di una o più persone, ma molti sono stati anche i casi in cui nemmeno la giustizia è stata in grado di dare una giusta pena.

Con l’entrata in vigore delle leggi sulla depenalizzazione n. 7 e 8/2016, alcune tipologie di reati sono stati cancellati, e quindi depenalizzate per cercare di rendere più veloci i procedimenti delle procure e dei tribunali.

Ecco l’elenco di tutti quelli che sono sono più presenti.

Elenco dei reati che sono stati cancellati

Questi reati, definiti anche  “bagatellari”, che sono stati cancellati sono circa 41, essi non hanno più una rilevanza penale ma sono stati reso in illeciti di due categorie:

  • Civili;
  • Amministrativi.

Essi non hanno rilevanza penale ma vengono lo stesso puniti con sanzioni e multe a carico della persona che ha commesso il reato.

L’elenco è il seguente:

Reati contro la fede pubblica:

  • Uso di atto falso o di atto privato (art. 489);
  • Falsità di un foglio firmato in bianco o atto privato (art. 486);
  • Soppressione, occultamento o distribuzione di scritture private vere (art. 490);
  • Falsità di un foglio firmato in bianco diverso dall’art. 486 (art 488);
  • Falsità in scrittura privata (art. 485).

Reati contro il patrimonio:

  • Appropriazione di cose perse, di cose avute per errore e/o in caso fortuito (art. 647);
  • Sottrazione di cose comuni (art, 627);
  • Danneggiamento di cose (635).

Sostanze stupefacenti:

  • Mancanza del rispetto dell’autorizzazione di coltivazione di stupefacenti per uso terapeutico (art. 28).

Riciclaggio:

  • Omessa registrazione (art. 55.4);
  • Omessa identificazione (art. 55.1).

Assegni bancari:

  • Emissioni di assegni bancari da parte di istituti non autorizzati e non in possesso dell’autorizzazione revocata (art. 117).

Codice della strada:

  • Guida senza patente (art. 116).

Contravvenzioni:

  • Rappresentazioni cinematografiche 0 teatrali abusive (art. 668);
  • Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726);
  • Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652);
  • Abuso della credulità popolare (art. 661).

Contrabbando:

  • Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
  • Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
  • Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
  • Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
  • Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285):
  •  Contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286);
  • Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (art. 294);
  • Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
  • Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291);
  • Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
  • Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
  • Altri casi di contrabbando (art. 292).

Commercio:

  • Esercizio o installazione di impianti in mancanza di permesso e concessione (art. 16).

Guerra:

  • Omissione di denuncia di beni (art. 3)

Diritti d’autore:

  • Abusiva concessione in noleggio (art. 171).

Aborto:

  • Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate dalla legge (art. 19.2).

Pubblica sicurezza:

  • Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati (art. 11).

Società:

  • Impedito controllo ai revisori (art 29)

Previdenza:

  • Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2).

Macchine utensili:

  • Alterazione del contrassegno di macchine (art. 15)

Fallimento:

  • Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del p.u. (art. 235).

Illeciti civili:

  • Gli atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio previsti (art. 726);
  • Pubblicazioni e gli spettacoli osceni (ex art. 528);
  • Abuso della credulità popolare (ex art. 661);
  • Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (ex art. 652);
  • Atti osceni in luogo pubblico (ex art. 527).